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5 anni ago · by · 0 comments

FOCUS – Malpractice medica e risarcimento in caso di errore medico

La malpractice medica, c.d. malasanità, consiste nell’abuso, negligenza o errore dovuto ad imperizia o al mancato rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Ministero della Salute che provochi danni fisici o lesioni gravi e permanenti (o morte) al paziente sottoposto ad intervento chirurgico o atti invasivi.

Riforma Gelli

La nuova legge 24/2017, c.d. Legge Gelli , entrata in vigore il 1° aprile del 2017 ha rivoluzionato la disciplina della responsabilità degli operatori sanitari nei procedimenti civili:

  • i medici rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale, e quindi ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile;
  • le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità contrattuale, e quindi ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile.

Come noto la responsabilità contrattuale o extracontrattuale comporta l’obbligo di risarcire il danneggiato. Al fine di tutelare i pazienti vittime di errori medici, la Legge Gelli ha introdotto l’obbligo per le strutture sanitarie e gli operatori sanitari di stipulare una polizza RC professionale che copra i rischi derivanti dalla responsabilità medica.

Come si ottiene un risarcimento in caso di errore medico

Il paziente vittima di un errore medico non può rivolgersi direttamente al giudice per ottenere un risarcimento. A seguito della riforma del 2017, il paziente è tenuto all’espletamento di un accertamento tecnico preventivo che affida ad un C.T.U., nominato dal tribunale competente, il compito di verificare in via preliminare tramite perizia l’eventuale responsabilità del medico. In alternativa il soggetto può ricorrere alla mediazione al fine di raggiungere un accordo per la definizione stragiudiziale della controversia.

✓ Entrambi i procedimenti devono essere espletati con l’assistenza di un legale.

✓ Solo una volta esperita una di queste due procedure, il paziente potrà rivolgersi al giudice.

Onere della prova

La riforma Gelli impone che sia il paziente ad avere l’onere della prova e a dover così dimostrare le colpe e negligenze del medico o della struttura sanitaria. Affinché vi sia responsabilità medica, i legali dovranno dimostrare una chiara connessione tra le negligenze del medico o dalla struttura sanitaria e i danni riportati dal paziente.

(Fonte Tutela Legale)

 

 

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